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Finanziamento dei soci e S.R.L.S.

Sono stati già trattati in un precedente articolo i vantaggi e gli svantaggi della costituzione di una S.R.L.S. rispetto ad una S.R.L. ordinaria (per chi fosse interessato a leggere l’articolo può cliccare il seguente link: https://notaiosanchini.it/anteprima-pagina/172?k=bc7e026d-03ed-49b6-9a17-7ef01833b7ea29eea70ff5b8001ceb855d9fa6d4eec7).

Con questo contributo si vuole analizzare più approfonditamente uno dei maggiori svantaggi già evidenziati nell'articolo citato, ovvero l’impossibilità dei soci di una S.R.L.S. di effettuare finanziamenti in favore della società ed i relativi risvolti fiscali.

Prima di procedere con l’analisi di quanto in oggetto, è necessario fare alcune premesse per una migliore comprensione della questione.

In primo luogo, si deve considerare che per legge una S.R.L. può ricorrere al finanziamento dei soci solo se ciò è previsto nello statuto; ne consegue, pertanto, che nelle S.R.L.S. non è possibile tale forma di finanziamento, essendo l’atto costitutivo standard ed immodificabile.

Sempre a livello preliminare, si deve far presente che nelle società, oltre ai versamenti a titolo di finanziamento, i soci possono effettuare anche versamenti c.d. in conto capitale; con tale espressione si indicano tutti quei versamenti effettuati dai soci con i quali si va ad accrescere il patrimonio sociale, senza alcun obbligo di restituzione da parte della società. Le somme così versate vengono, pertanto, definitivamente acquisite nel patrimonio sociale, andando a costituire una vera e propria riserva iscritta in bilancio. Mediante tale forma di versamenti i soci perdono la disponibilità delle somme versate, le quali, conseguentemente, possono essere riottenute soltanto mediante una delibera di ripartizione degli utili.

Premesso ciò, si possono analizzare quali alternative hanno i soci di una S.R.L.S. per dotare la società stessa dei mezzi necessari per intraprendere l’attività per cui è stata costituita.

La prima opzione che si può prendere in considerazione è quella del ricorso ad un finanziamento bancario; senza considerare i costi necessari per ottenere un prestito da parte di un istituto di credito, questa via presenta un enorme svantaggio per i soci, spesso non considerato. Stante l’esiguo capitale di una S.R.L.S, è alquanto inverosimile che una banca conceda un finanziamento senza pretendere una qualche forma di garanzia da parte dei soci. Ebbene, ove i soci si dovessero costituire quali fideiussori della società per la restituzione del prestito, si ritroverebbero, di fatto, ad aver rinunciato alla ragione principale per la quale avevano optato per una società di capitali, ovvero la responsabilità limitata al solo conferimento; il socio garante, infatti, si troverebbe ad  essere responsabile con la società della restituzione del prestito stesso, con la conseguente possibilità da parte della banca di aggredire anche il patrimonio del socio stesso ove la S.R.L.S non dovesse essere in grado di restituire il prestito.

L’altra opzione percorribile per fornire alla società quella liquidità necessaria in fase di start up è il ricorso a versamenti in conto capitale da parte dei soci.

Questa alternativa da un punto di vista squisitamente fiscalmente risulta essere assolutamente svantaggiosa. Più nel dettaglio e come innanzi precisato, ove i soci volessero riottenere quanto versato l’unica via sarebbe quella di una delibera di distribuzione degli utili; tuttavia, la legge prevede per la distribuzione dei dividenti ad un socio non imprenditore l’applicazione di un’aliquota al 26%.

Per rendere più chiaro quanto esposto si può riportare il seguente esempio: si ipotizzi che i soci di una S.R.L.S decidessero di versare a titolo di versamento in conto capitale 10.000 euro; ove successivamente decidessero di riottenere tale somma, sconterebbero un’imposta di complessivi ben 2.600 euro (ovvero il 26% di 10.000 euro).

A questo punto si può comprendere agevolmente l’enorme svantaggio derivante dalla costituzione di una S.R.L.S. e che il risparmio iniziale è solamente apparente; infatti, se i soci avessero optato sin da subito per la forma ordinaria, spendendo circa 1.000 euro in più in sede di costituzione, avrebbero potuto procedere con un finanziamento loro stessi in favore della società, finanziamento che non presenta nessuno dei lati negativi sopra evidenziati; in particolare, i soci, riprendendo l’esempio di prima, avrebbero paradossalmente ottenuto un risparmio di ben 1.600 euro, giacché non avrebbero scontato l’imposta di 2.600 euro, non essendo la restituzione del finanziamento tassata al 26%, trattandosi di una restituzione di un debito che la società ha nei confronti dei soci.

In conclusione, è bene che si valuti attentamente quale forma societaria adottare in sede di costituzione; come più volte si è detto, il risparmio iniziale nella S.R.L.S. è solo apparente e non compensato in alcun modo dai numerosi svantaggi.