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Le imposte dovute per le donazioni

Sotto il profilo tributario, le donazioni sono state quasi completamente detassate dalla legge n. 383/2001 (c.d. legge dei "100 giorni").

Infatti, qualsiasi bene venga donato e qualunque sia il suo valore, se il contratto interviene tra coniugi, tra parenti in linea retta o parenti in linea collaterale entro il quarto grado, nessuna imposta vi è più da pagare, a meno che si tratti di donazione immobiliare.

In tale caso occorre sostenere il pagamento delle seguenti imposte:

- imposta ipotecaria (per la trascrizione dell'atto nei pubblici registri immobiliari): nella misura del 2% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto;

- imposta catastale (per la volturazione dell'atto al catasto): nella misura dell'1% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto.

Tuttavia, queste percentuali si abbattono alla misura fissa di Euro 129,11 per ciascuna di queste imposte, qualora ricorrano per il donatario i requisiti per l'ottenimento dell'agevolazione "prima casa".

Se, invece, tra donante e donatario non ricorrano né rapporti di coniugio, né rapporti di parentela in linea retta o entro il quarto grado oppure non si tratti neppure di parenti (si pensi alla donazione tra due conviventi oppure a quelle tra un coniuge e i figli di primo letto dell'altro coniuge, ovvero alle donazioni a favore di affini – suocero, nuora) la donazione è tributariamente rilevante, con le seguenti precisazioni:

- si paga la normale imposta di registro per la parte di valore donato, che per ogni donatario, eccede il limite di franchigia (prima 350 milioni di lire ora 180.759,91 euro), con le aliquote proprie dei beni donati (e così, per esempio, il 7% se si tratta di edifici, l'8% se si tratta di aree edificabili, il 15% se si tratta di terreni agricoli). Va precisato inoltre che se il donatario è una persona portatore di handicap riconosciuto grave, si applica il limite di franchigia di lire 1 miliardo pari ad euro 516.456,90 sul valore della quota donata;

- si paga il 3% di imposta ipotecaria e catastale sull'intero valore donato (quindi senza tenere conto della franchigia), a meno che, anche qui, non ricorrano i presupposti per l'ottenimento dell'agevolazione "prima casa", ipotesi nella quale il carico di queste imposte si limita a complessivi Euro 258,22.

Occorre, poi, verificare se, a tali donazioni, per la parte di valore donato, che per ogni donatario, eccede il limite di franchigia, trovino applicazione le agevolazioni previste in tema di atti a titolo oneroso.

Quanto alle donazioni c.d. indirette, se fatte al coniuge, ai parenti in linea retta ed ai parenti in linea collaterale fino al quarto grado, sono totalmente detassate, collegate o meno che siano ad un trasferimento oneroso, mentre, se effettuate a favore di soggetti diversi dal coniuge o dai parenti in linea retta o entro il quarto grado, sono sicuramente detassate nell’ipotesi in cui il valore attribuito a ciascun beneficiario non superi l’importo della franchigia.

La riforma (legge n. 383/2001) non modifica, invece, in alcun modo, l’imposizione sul valore aggiunto degli atti di donazione, applicabile in quanto gli stessi realizzino una destinazione di beni a finalità estranee all’esercizio d’impresa (cfr. l’art. 2, comma 2, nn. 4) e 5), del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633). Ne consegue che in caso di donazione da imprenditore al coniuge, a parenti in linea retta o altri parenti entro il quarto grado, si applica l’imposta sul valore aggiunto con le aliquote corrispondenti alla tipologia dell’operazione effettuata.

Tratto da www.notariato.it