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La convenienza della donazione

1) È più conveniente beneficiare un soggetto tramite atto di donazione o tramite attribuzione mortis causa?

Va precisato al riguardo che sia l'atto di donazione che il trasferimento dei beni mortis causa non sono soggetti all'imposta.

Si ricorda, tuttavia, che, mentre per la donazione tra soggetti tra i quali non ricorrano né rapporti di coniugio, né rapporti di parentela in linea retta o entro il quarto grado oppure non ricorra alcun rapporto di parentela, saranno dovute le imposte di trasferimento, per quanto eccede la franchigia, per le successioni mortis causa a favore dei medesimi soggetti, non sarà dovuta alcuna tassa, qualunque sia il valore dei beni relitti. Ciò comporta la convenienza fiscale a disporre per testamento, anziché per donazione, a favore dei soggetti suddetti.

Sia nel caso di successione che nel caso di donazione, occorrerà, comunque, pagare le imposte ipotecarie e catastali.

E' possibile, inoltre, conseguire un risparmio di spesa redigendo un semplice testamento olografo, che, a differenza della donazione, non comporta di dover ricorrere al ministero di un notaio e conseguentemente di dover sostenere i relativi oneri economici. Resta, comunque, preziosa la consulenza del notaio in ordine al contenuto del testamento, in quanto egli è esperto in materia successoria e saprà indicarvi come raggiungere al meglio i vostri obiettivi, senza ledere i diritti di eventuali vostri legittimari.

2) È più conveniente donare o vendere?

Va considerato, innanzitutto, che la donazione può essere fatta oggetto di azione di riduzione da parte dei legittimari lesi nella quota di riserva e ciò comporterà anche la difficoltà di ottenere finanziamenti dalle Banche, con garanzia reale sull'immobile donato, alla luce di quanto previsto dal Codice Civile. Infatti gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il donatario può averli gravati.

Per contro, la donazione si rivela più vantaggiosa sotto il profilo fiscale essendo esente, salve le ipotesi considerate, da imposta di donazione.

In conclusione, la donazione è più vantaggiosa fiscalmente, ma presenta problemi di carattere civilistico; la vendita è più onerosa fiscalmente, ma meno problematica a livello civilistico (anche se eventuali legittimari potrebbero provare, una volta morto il disponente, che la vendita simulava, in realtà una donazione, con riproposizione, in tal caso, delle problematiche sopra evidenziate con riguardo alla donazione).

Tratto da www.notariato.it