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Chiunque abbia un animale domestico sa quanto ci si possa affezionare, giungendo a considerarlo persino un membro della propria famiglia.
Ma se si volesse lasciare al proprio animale qualcosa per testamento è possibile farlo? In altri termini, è possibile istituire erede o legatario il proprio animale domestico?
Per rispondere a questa domanda si devono fare alcune considerazioni preliminari.
Nel nostro ordinamento per subentrare nella titolarità dei rapporti giuridici di cui era titolare una persona defunta è richiesta la capacità di succedere; per le persone fisiche detta capacità è disciplinata dai comm. 1 e 3 dell’art. 462 c.c., secondo i quali sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione e, limitatamente alla successione per testamento, anche i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, ancorché non ancora concepiti.
La capacità di succedere è un attributo della generale capacità giuridica, ovvero la capacità di un soggetto di essere titolare di diritti e doveri; ora, così come non esistono persone sprovviste di capacità giuridica (vi possono essere, tutt’al più, limitazioni alla capacità d’agire), così non esistono persone totalmente sprovviste di capacità a succedere.
Alla luce di quanto illustrato è possibile rispondere all’interrogativo posto, ovvero se gli animali possono essere istituiti eredi o legatari. Ebbene, la risposta è negativa, giacché questi ultimi sono sprovvisti di capacità di succedere, essendo detta capacità riservata solamente alle persone fisiche e giuridiche. Per quanto un animale domestico possa essere importante per una persona, dal punto di vista legale questo non è considerato come un soggetto di diritto, bensì come un semplice bene.
Tuttavia, chiunque avesse il desiderio di beneficiare mediante il testamento il proprio animale non deve disperarsi: ancorché non sia possibile istituire gli animali domestici eredi o legatari, vi sono altri strumenti con cui assecondare tale volontà.
Lo strumento indubbiamente più agevole è l’onere; esso si sostanzia in una disposizione autonoma posta a carico dell’erede o del legatario, mediante la quale il soggetto gratificato dal testamento subisce un peso per il raggiungimento di un determinato scopo perseguito dal testatore. Così, a titolo esemplificativo, il testatore potrebbe istituire erede una determinata persona fisica, incaricandola di accudire il proprio animale domestico.
Altro strumento ipotizzabile è quello della costituzione di una fondazione, così come consentito dall’art. 14 c.c.. A differenza dell’onere che nasce prevalentemente per accudire il proprio compagno a quattro zampe per il tempo in cui il testatore avrà cessato di vivere, la costituzione di una fondazione risponde maggiormente alla volontà di chi voglia creare un ente avente come scopo quello di tutelare determinate categorie di animali (si pensi, a titolo esemplificativo, ai cani randagi o agli animali in via di estinzione). Ovviamente, il testatore non può limitarsi ad esprimere la volontà di costituire una fondazione, ma dovrà attribuire, mediante un atto di dotazione patrimoniale, anche i mezzi necessari per il funzionamento della stessa.
Questi fin qui delineati sono i due strumenti che tendenzialmente riescono a meglio assecondare la volontà del testatore. In astratto si potrebbero ipotizzare anche altre vie, come la costituzione di un trust di scopo, una disposizione fiduciaria, una disposizione a favore dell’anima ed altri ancora.
Da quanto esposto appare evidente che chiunque desiderasse beneficiare indirettamente il proprio animale domestico per testamento è in grado di farlo; tuttavia, stante la pluralità di strumenti giuridici previsti, è opportuno essere seguiti da un Notaio di fiducia, il quale saprà sicuramente consigliare il miglior modo per far sì che la volontà del testatore sia rispettata, il tutto nel pieno rispetto della legge.