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S.R.L.S.: è davvero così conveniente?

Il Decreto Legge 2012, n.1, converito in Legge 2012, n.27, ha introdotto nel nostro ordinamento la S.R.L. Semplificata (d’ora innanzi S.R.L.S.).

Si tratta di una S.R.L. caratterizzata da un atto costitutivo standard ed immodificabile, per la cui costituzione, oltre all’esenzione dai diritti di bollo e di segreteria, non sono dovuti onorari notarili.

Ora, senza entrare nel merito della Costituzionalità di una legge che espressamente esclude il diritto di un professionista alla retribuzione per l’opera prestata, specie se si tiene conto che l’art. 1 della Costituzione dispone che “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro” e che l’art. 36 riconosce al lavoratore il diritto “ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro”, l’obiettivo di questo articolo è quello di capire fino a che punto sia conveniente costituire una S.R.L.S. anziché una S.R.L. ordinaria.

Per poter dare una risposta il più oggettiva e precisa possibile, si procederà qui di seguito con l’analisi dei vantaggi e degli svantaggi che derivano dalla scelta della S.R.L.S. come forme societaria.


Vantaggi della S.R.L.S.:

1) Costi di costituzione

Come già precisato, per legge non sono dovuti diritti di bollo e di segreteria né onorari notarili; ciò comporta, approssimativamente, un risparmio di spesa di circa euro 1.000.

È bene precisare che, ancorché vi siano tali esenzioni, il costo di costituzione di una S.R.L.S. si aggiri comunque intorno ad euro 500 – 600, dovendo il relativo atto essere registrato all’Agenzia delle Entrate, iscritto in Camera di Commercio e dovendo essere pagata la tassa governativa per la vidimazione dei libri sociali.

Svantaggi della S.R.L.S.:

1) Presenza di un modello di atto costitutivo standard

L’atto costitutivo della S.R.L.S. è standard ed immodificabile, con la conseguenza che i soci non possono in alcun modo introdurre clausole ad hoc secondo la loro volontà. Può apparire una questione di poco conto, ma dall’analisi dei punti successivi si può comprendere come sia tutt’altro che così.

2) Circolazione delle quote

Il regime legale di circolazione delle partecipazioni nelle S.R.L. è quello della libera circolabilità delle quote. Tuttavia, la legge riconosce ai soci la possibilità di apportare modifiche all’atto costitutivo, prevedendo clausole limitative della circolazione più o meno stringenti, come clausole di gradimento o di prelazione. Nelle S.R.L.S., non potendosi in alcun modo apporre modifiche al modello di atto costitutivo standard, si applica il regime legale di circolazione, indi ciascun socio è libero di cedere la propria quota sociale, con il conseguente rischio per gli altri soci di trovarsi un nuovo socio sgradito all’interno della compagine sociale;

3) Assenza di una durata

Non essendo possibile per i soci modificare il modello di atto costitutivo standard della S.R.L.S., la società è priva di una durata; ciò determina, ai sensi dell’art. 2473 c.c., che ciascun socio possa, in maniera del tutto discrezionale, recedere dalla società in ogni momento, con il relativo diritto di richiedere il rimborso della propria partecipazione sociale. In proposito, è bene ricordare che ove la società non fosse in grado di liquidare la quota del socio uscente, si rende necessario ridurre il capitale sociale ovvero deliberare lo scioglimento della società.

4) Amministratore non socio

Per legge (art. 2475 c.c.), l’amministrazione nelle S.R.L. può essere attribuita ad un soggetto non socio solo se previsto nell’atto costitutivo; ebbene, non potendosi apportare modifiche al modello di atto costitutivo standard delle S.R.L.S., ciò implica l’impossibilità in queste società di avere un amministratore diverso dalle persone dei soci;

5) Consiglio di amministrazione

Le S.R.L. si caratterizzano per la particolare duttilità dell’organo amministrativo; al pari delle società di persone, infatti, è prevista la possibilità di prevedere nel caso di un organo amministrativo collegiale una forma di amministrazione congiuntiva e/o disgiuntiva.

Ora, nelle S.R.L.S., nel caso di pluralità dell’organo amministrativo, si potrà avere unicamente un consiglio di amministrazione, organo collegiale caratterizzato da un funzionamento rigido e formale, giacché l’adozione di una forma di amministrazione congiuntiva e/o disgiuntiva presuppone una modifica dell’atto costitutivo, modifica che, come già si è detto più volte, non è possibile fare nelle S.R.L.S..

6) Luogo in cui si svolgono le assemblee

Non potendosi modificare il modello di atto costitutivo standard, l’unico luogo possibile ove svolgere le assemblee della società è la sede legale, anche ove questa fosse un locale non adatto a questo genere di attività;

7) Impossibilità di effettuare finanziamenti da parte dei soci

Il capitale di una S.R.L.S. non può essere superiore ad euro 9.999; si tratta, come è evidente, di una somma di importo talmente ridotto che difficilmente potrà dirsi sufficiente a sostenere i costi iniziali per l’apertura di una attività imprenditoriale.

Ebbene, per sostenere tali costi iniziali i soci di una S.R.L. ordinaria possono ricorrere a versamenti a favore della società a titolo di finanziamento; ciò non è possibile nelle S.R.L.S., giacché per legge la possibilità per i soci di finanziare la società deve essere prevista nell’atto costitutivo. Ove i soci di una S.R.L.S. volessero fornire liquidità alla società, senza ricorrere ad un prestito bancario, con tutti i costi connessi (ed ammesso e non concesso che riescano ad ottenerlo con un capitale sociale così esiguo, senza dover prestare essi stessi delle autonome garanzie), si troverebbero costretti ad effettuare dei versamenti a fondo perduto.

Ora, questa possibilità risulta da un punto di vista fiscale estremamente svantaggiosa per i soci, al punto da poter determinare spese ben superiori ai costi che avrebbero sostenuto in fase di costituzione se avessero optato per una S.R.L. ordinaria.

Il punto in questione, essendo più complesso dei precedenti, merita un’apposita e approfondita trattazione, pertanto verrà analizzato in un futuro articolo ad hoc.

8) Costi di gestione

A fronte del risparmio inziale, i costi di gestione di una S.R.L.S. sono del tutto identici a quelli di una S.R.L. ordinaria.

9) Soci solo persone fisiche

I soci della S.R.L.S. possono essere unicamente persone fisiche, disponendo espressamente in tal senso il modello di atto costitutivo standard.

 

Conclusioni

A questo punto, esaminato l’unico punto a favore e i numerosi punti a sfavore della S.R.L.S. rispetto alla S.R.L. ordinaria, si può rispondere alla domanda sulla reale vantaggiosità di questo tipo sociale.

In via preliminare, si deve dare atto che la scelta della forma societaria da adottare per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale sia indubbiamente non semplice, pertanto è bene che il cittadino si faccia consigliare dal suo consulente di fiducia.

Premesso ciò, la possibilità di versare in sede di costituzione una somma inferiore a quella richiesta per la costituzione di una S.R.L. ordinaria può apparire allettante, specie per gli imprenditori più giovani; tuttavia, oltre ad aver comunque un costo la costituzione di una S.R.L.S., a conti fatti, il risparmio iniziale ha un prezzo elevato e troppo spesso non considerato: oltre ai punti evidenziati nel presente articolo, la struttura troppo stringente e statica del modello di atto costitutivo standard rende tale tipo sociale, di fatto, inadatto all’attività imprenditoriale, per sua natura fluida e dinamica. In ragione di ciò, a breve distanza della costituzione della nuova società, i soci si troveranno costretti ad adottare una di queste due scelte: procedere con la messa in liquidazione della società, non essendo in grado di svolgere la S.R.L.S. l’attività imprenditoriale a causa delle ragioni sopraesposte, ovvero adottare la forma della S.R.L. ordinaria, entrambe operazioni che richiedono spese ben maggiori a quelle che avrebbero sostenuto i soci se avessero costituito sin da subito una S.R.L. ordinaria.

In definitiva, si può affermare che la scelta della S.R.L.S. in luogo della S.R.L. determini un risparmio (apparente) di spesa in sede di costituzione, ma questo vantaggio non è in alcun modo compensato da tutti i lati negativi descritti che ne conseguono; per tali ragioni, si ritiene, in linea generale, sconsigliabile questa forma societaria.