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La devoluzione della successione

L’eredità si trasmette per legge o per testamento. Chi intende regolare la propria successione secondo la sua volontà può farlo con un testamento (successione testamentaria), con le modalità ed i limiti previsti dalla legge stessa.
Nel caso in cui una persona venga a mancare senza aver espresso alcuna volontà testamentaria, gli eredi sono individuati direttamente dalla legge (successione legittima). Ove, poi, vi sia un testamento ma questo contenga disposizioni relative solo ad una parte dei beni del testatore, la successione sarà regolata dal testamento solo per i beni ivi menzionati, mentre per la parte di beni non compresa nel testamento si devono utilizzare le regole della successione legittima.
La legge, oltre a riconoscere a ciascuno la possibilità di disporre per testamento, ha individuato alcuni soggetti ai quali ha voluto garantire in ogni caso determinati diritti sull’eredità: questi soggetti sono detti "legittimari". Si tratta delle persone che erano legate al testatore dai vincoli più stretti (coniuge, discendenti, ascendenti) e le norme previste a loro tutela sono comunemente indicate come successione necessaria.
Avere un quadro preciso della devoluzione di una successione, quindi, può essere un’operazione piuttosto complessa e non sempre facile da effettuare da soli. Errori o imprecisioni in questa fase possono comportare conseguenze anche gravi, che si protraggono nel tempo e non facili - e costose - da rimediare.
Chi è destinatario di un’eredità dovrà, poi, decidere in merito alla accettazione o rinunzia della stessa.
Occorre, peraltro, ricordare che le regole sopra riportate sono applicabili alla successione del cittadino italiano nonché a tutte le successioni alle quali sia applicabile il diritto italiano.
Per le persone di cittadinanza diversa da quella italiana occorre considerare le regole previste dal Diritto internazionale privato: secondo tali regole in taluni casi potrà essere applicabile il diritto italiano, in altri casi occorrerà fare riferimento a leggi di altri stati.

Tratto da www.notariato.it