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Altri costi e spese

Occorre fare qualche accenno alla distinzione tra tasso reale e tasso nominale. Il tasso nominale (anche: T.A.N., Tasso Annuo Nominale) è la percentuale di interessi che appare formalmente fissata nel contratto ed a cui l'operazione di mutuo viene regolata.

In realtà, però, il costo effettivo del mutuo è inevitabilmente condizionato da tutta una serie di altri fattori: anzitutto da varie voci di spesa (spese di istruttoria, di revisione, di chiusura; spese di riscossione o di incasso; costi di mediazioni svolte da terzi; spese fiscali e per assicurazioni; altre spese contrattualmente connesse con l'operazione); inoltre, come già visto sopra, dallo stesso piano di ammortamento convenuto: rateizzazioni più ravvicinate comportano una determinazione del tasso effettivo più alto.

In relazione a tali costi, il legislatore italiano ha elaborato il concetto di Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), definito come "il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito".

La normativa che impone l'indicazione del TAEG nei contratti e nella relativa pubblicità, si applica, però, al solo credito al consumo, con esclusione, per espresso disposto normativo, dei "finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di adeguamento": e con ciò, è in pratica escluso dai mutui ipotecari.

Tuttavia, in recepimento della raccomandazione della Commissione europea del 1° marzo 2001, la maggior parte delle banche italiane ha aderito ad un "Codice deontologico per l'informativa precontrattuale relativa ai mutui per la casa di abitazione".

Sulla base di tale codice, le banche sono tenute a fornire ai clienti, prima della stipulazione del contratto, un prospetto informativo "standardizzato" (ciò vuol dire che il contenuto e l'ordine delle voci del prospetto devono essere uguali per tutte le banche - in tutta la Comunità Europea - per consentire una migliore comparazione delle condizioni) nel quale è espressamente richiesta l'indicazione del TAEG, ovvero, qualora l'importo del TAEG non sia stabilito dalla legislazione nazionale, come avviene in Italia, l'indicazione del tasso effettivo equivalente.

È quindi assolutamente opportuno, per poter avvantaggiarsi dei criteri di trasparenza offerti dalla Commissione europea, chiedere alla banca cui ci si rivolge se la stessa ha aderito al Codice deontologico, e in tal caso, esigere il prospetto informativo. In caso contrario, solo un'attenta e minuziosa considerazione di tutte le eventuali voci di spesa può dare una realistica rappresentazione del costo effettivo del mutuo.

Tratto da www.notariato.it