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La comunione legale dei beni costituisce il regime normale che opera in tra coniugi in mancanza di una diversa convenzione.
Non tutti i beni dei coniugi rientrano nella comunione legale dei beni: ne sono esclusi, ad esempio, i beni che ciascun coniuge già possedeva prima del matrimonio, i beni acquistati anche successivamente al matrimonio per successione o donazione (a meno che il testamento o la donazione non preveda l’attribuzione ad entrambi), i beni di uso strettamente personale.
Una delle caratteristiche principali del regime di comunione legale consiste nell’acquisto automatico in capo ad entrambi i coniugi anche se nell’atto di acquisto sia intervenuto uno solo di essi.
Regole particolari sono previste per la titolarità delle aziende (a seconda del soggetto che le gestisce e del periodo in cui sono state costituite) e per i risparmi (che in certi casi cadono in comunione solo al momento in cui la comunione si scioglie, così che si parla – in tali casi – di comunione legale differita o de residuo).
La amministrazione dei beni comuni spetta a ciascuno dei coniugi, disgiuntamente dall’altro, per gli atti di ordinaria amministrazione; per gli atti di straordinaria amministrazione occorre il consenso di entrambi i coniugi.
Un consulente esperto può fornire ogni informazione sia sulle regole generali che sui singoli casi concreti.
tratto da www.notariato.it