Loading...

Le società per azioni

La società per azioni costituisce sul piano storico e normativo il prototipo delle società di capitali, la cui disciplina analitica è applicabile anche alla società in accomandita per azioni e alla società a responsabilità limitata. Rispetto a questi tipi societari la s.p.a. si differenzia per la compresenza di due particolari elementi, ossia la responsabilità limitata di tutti i soci, che la distingue dalla s.a.p.a., in cui i componenti dell’organo amministrativo (soci accomandatari) rispondono solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sorte nel periodo in cui hanno rivestito tale carica, nonchè la divisione del capitale in azioni, che la distingue invece dalla s.r.l., in cui le quote di partecipazione non possono essere rappresentate da azioni.
La legislazione in vigore dal primo gennaio 2004 ha introdotto (o, in qualche caso, solo meglio organizzato) alcune differenziazioni tra società cosiddette aperte, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, società chiuse, che non vi fanno ricorso, e società quotate, le cui azioni sono per l’appunto quotate nei mercati regolamentati. Una differenza importante è nel sistema di controllo contabile, che nelle società chiuse può essere affidato ad un revisore contabile od allo stesso al collegio sindacale; nelle società aperte occorre invece una società di revisione.
Le azioni sono quote di partecipazione liberamente trasferibili e normalmente rappresentate da documenti che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito, anche se l’emissione delle azioni è normale ma non essenziale, in quanto la legge permette alla società per azioni di non emettere azioni, sostituendole con l’iscrizione nel libro dei soci; nelle società quotate in borsa le azioni non possono più essere rappresentate da documenti cartacei, ma da semplici registrazioni contabili, definite "azioni scritturali" o "dematerializzate". La società per azioni può anche emettere, in determinate circostanze, strumenti finanziari dotati di diritti peculiari.
l capitale minimo di partenza della società per azioni deve essere non inferiore a centoventimila euro (salva la maggiorazione di tale minimo di legge per talune società in relazione alla natura, alle dimensioni e ai riflessi sul mercato dell’attività che la società si propone di compiere). Non è più necessario che la partecipazione al capitale della società corrisponda ai conferimenti di ciascuno: i soci possono ad esempio liberamente decidere di “premiare” con una partecipazione maggiore un consocio di cui reputano strategica la partecipazione.
In genere, comunque, non è prevista alcuna prescrizione ulteriore in considerazione dell’attività da svolgersi (cd. oggetto sociale), oltre a quella che la società per azioni si costituisca con un capitale di almeno centoventimila euro, e che di tale capitale sia stato versato un quarto dei conferimenti in denaro: la loro totalità, quando al società sia costituita ad opera di un unico soggetto.
In passato, era pratica assai diffusa costituire società per azioni con statuto standardizzato, affidando l’attuazione dei programmi imprenditoriali concordati tra i soci a patti cosiddetti parasociali, e consacrati in accordi a parte. La prassi dovrà essere ampiamente rivista: i patti parasociali hanno ora una durata massima di cinque anni e, se conclusi per un tempo maggiore, ciascun partecipante può liberarsene recedendo con un preavviso. I soci che intendono concludere tra loro accordi solidi, destinati a durare nel tempo, oggi non hanno dunque concreta alternativa all’adozione, in sede di atto o verbale notarile, di uno statuto sociale modulato sulle loro specifiche esigenze.

 

Come si costituisce la società per azioni

 

La società per azioni deve costituirsi per atto pubblico, da cui devono risultare le parti del contratto sociale, che possono essere non solo persone fisiche, ma anche persone giuridiche (come ad esempio altre società per azioni, o società di persone o anche cooperative).
L’atto costitutivo deve identificare anche la sede della società, che è il luogo dove si esercita l’attività sociale, nonché la denominazione sociale, che è il nome della società di capitali, analogamente alla ragione sociale, che è il nome della società di persone, ma a differenza di quest’ultima, la denominazione non deve necessariamente contenere l’indicazione del nome di uno dei soci, essendo indispensabile unicamente l’enunciazione della forma "società per azioni" o "s.p.a.".
Vi sono tuttavia alcuni limiti all’autonomia statutaria nella scelta della denominazione sociale, la quale non può essere in contrasto con i divieti sanciti da norme di legge: così non possono essere utilizzati i termini "cooperativa", se la società non ha scopo mutualistico, nè "banca", "banco", "credito" o "risparmio", la cui utilizzazione è riservata agli istituti di credito.
Vi sono poi limiti immanenti nel sistema alla scelta della denominazione sociale, costituiti dalla non contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume e dal rispetto dei diritti di terzi.
L’attività economica che la società si propone di compiere integra un ulteriore elemento dell’atto costitutivo, ossia l’oggetto sociale, che può consistere in un’attività commerciale o agricola, ma pur sempre dotata del carattere di economicità, quindi non assistenziale o culturale o di mero godimento, nei quali casi si sconfinerebbe nella disciplina delle associazioni o della comunione.
L’oggetto sociale emergente dall’atto costitutivo della società per azioni deve rivestire un certo grado di determinatezza, nella logica di un sistema che sancisce una relativa inopponibilità ai terzi degli atti estranei all’oggetto sociale compiuti dagli amministratori in nome della società.
La società per azioni deve, inoltre, essere dotata di un capitale sociale iniziale, il cui ammontare minimo è stabilito dalla legge in centoventimila euro, con la precisazione che per talune società la legislazione speciale determina entità minime più elevate, in relazione alla peculiarità dell’attività svolta (è il caso, ad esempio delle società di intermediazione mobiliare o delle società bancarie o finanziarie).
Altro requisito dell’atto costitutivo è la nomina dei primi amministratori, identificati in modo nominativo, con l’individuazione di coloro che hanno la rappresentanza della società.
Nell’ipotesi in cui l’atto costitutivo ometta l’indicazione dei soggetti a cui compete la rappresentanza, si ritiene che essa spetti congiuntamente a tutti gli amministratori, trattandosi di organo collegiale e che si estenda a tutti gli atti rientranti nell’oggetto sociale. L’atto costitutivo può indicare tanto un numero fisso quanto un numero variabile di amministratori, nel qual caso spetterà all’assemblea in sede ordinaria determinare di volta in volta, secondo le particolari esigenze della società, quale debba essere in concreto il numero dei componenti dell’organo amministrativo.
La legge, infine, prescrive l’indicazione della durata della società per azioni, che può essere prorogata prima della scadenza con deliberazione dell’assemblea straordinaria; la società può avere anche durata indeterminata, nel qual caso spetta ai soci il diritto di recedere.
Il capitale sociale iniziale è composto dai conferimenti dei soci che, di regola, devono essere effettuati in denaro, salvo che l’atto costitutivo non consenta di compiere conferimenti diversi dal denaro, le cui corrispondenti azioni devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Diversamente da quanto avviene per le società di persone ed a responsabilità limitata, non tutte le entità economiche possono essere conferite in società per azioni, essendo sancito espressamente il divieto di conferimento di prestazioni d’opera e di servizi, alla luce di una concezione del capitale sociale funzionale al conseguimento dell’oggetto sociale e garantista che imporrebbe la conferibilità in società dei soli beni idonei a costituire una garanzia per i creditori sociali.
Le prestazioni d’opera o di servizi possono pertanto essere oggetto unicamente di prestazioni accessorie, distinte dai conferimenti e non imputabili a capitale.

 

L'Assemblea dei soci

 

Il funzionamento della società di capitali, nel suo modello tradizionale, si basa sulla necessaria compresenza di tre organi: l’assemblea dei soci, l’organo amministrativo e l’organo di controllo (il collegio sindacale), che hanno sfere di competenza distinte.
L’assemblea, che è organo sovrano in quanto competente a decidere i supremi atti di governo della società, può deliberare in sede ordinaria o straordinaria, con diversi quorum costitutivi e deliberativi e differenti modalità di verbalizzazione, in considerazione della specifica materia da trattare.
L’assemblea ordinaria, infatti, ha competenza di carattere generale in quanto può deliberare su tutte le materie che la legge non riserva alla competenza dell’assemblea straordinaria. La competenza dell’assemblea straordinaria, invece, è determinata dall’art. 2365 c.c. con elencazione tassativa delle materie (che riguardano le modificazioni dell’atto costitutivo, l’emissione di obbligazioni e le nomina e i poteri dei liquidatori), mentre l’elencazione delle materie operata dall’art. 2364 c.c. per l’assemblea ordinaria è da ritenersi meramente indicativa, dovendo essere integrata da altre norme.
L’atto costitutivo, infine, può attribuire all’assemblea di deliberare su determinati atti di gestione, ma non può attribuirle in toto la gestione della società, in quanto la direzione dell’impresa sociale è riservata in via esclusiva all’organo amministrativo.
Come accennato, la legislazione in vigore dal primo gennaio 2004 prevede però altri modelli di amministrazione. L’adozione del cosiddetto modello dualistico (di derivazione tedesca) influisce notevolmente anche sui poteri dell’assemblea. Quest’ultima elegge infatti un consiglio di sorveglianza, il quale assume alcune delle funzioni più importanti abitualmente rimesse direttamente all’assemblea: l’elezione dei gestori dell’impresa (il consiglio di gestione) e l’approvazione del bilancio.

 

Amministrazione della società

 

L’amministrazione delle società per azioni può, con le norme in vigore dal primo gennaio 2004, essere organizzata secondo tre modelli distinti: quello tradizionale, quello monistico (di derivazione anglosassone) e quello dualistico (di derivazione tedesca).
Nel modello tradizionale, agli amministratori è demandato il compito di gestire la società, e sono quindi dotati del potere di promuovere l’attività deliberativa dell’assemblea (potere d’iniziativa), di dare esecuzione alle decisioni dei soci (potere esecutivo), di deliberare sugli atti di gestione dell’impresa sociale (potere di gestione in senso stretto) e di manifestare all’esterno la volontà sociale agendo in nome e per conto della società (potere di rappresentanza).
La competenza gestoria attribuita agli amministratori ha carattere generale e ricomprende tutti gli atti necessari al conseguimento dell’oggetto sociale, che non siano espressamente riservati alla competenza di altri organi dalla legge o dall’atto costitutivo.
Il limite all’ampio potere così attribuito agli amministratori viene individuato nella finalizzazione della loro attività al perseguimento dell’interesse sociale, indipendentemente dalla distinzione fra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Infatti, la distinzione tra atti di ordinaria ed atti di straordinaria amministrazione non ha ragion d’essere rispetto all’attività della società che è diretta alla produzione di un reddito e non alla conservazione del patrimonio, pertanto è sempre da considerarsi attività di straordinaria amministrazione: ciò che rileva è l’attinenza all’oggetto sociale dell’atto e non la sua rilevanza economica.
In virtù dei doveri di diligenza e correttezza nella gestione dell’impresa sociale, si ritiene inoltre che gli amministratori abbiano il dovere di sottoporre all’assemblea le decisioni relative ad operazioni che comportino notevoli trasformazioni nella struttura dell’impresa stessa, incidendo così sui diritti di partecipazione e sugli interessi patrimoniali dei soci.
All’organo amministrativo possono essere preposte una o più persone: in entrambi i casi l’organo amministrativo è unitario e, se gli amministratori sono più, essi fanno parte di un organo collegiale (consiglio di amministrazione) il quale sceglie tra i suoi membri un presidente, se questo non è già stato nominato dall’assemblea o dall’atto costitutivo. Il numero dei membri del consiglio di amministrazione è stabilito nell’atto costitutivo, che però può limitarsi ad indicare un numero minimo ed un numero massimo di amministratori.
In questo caso, compete all’assemblea ordinaria la determinazione in concreto del numero degli amministratori e la scelta di dotare la società di un solo amministratore o più, salvo che lo statuto non contenga già determinazioni al riguardo.
Qualora poi il consiglio di amministrazione di una società di capitali sia composto da due membri, esso adotta le deliberazioni all’unanimità.
Figura peculiare è il presidente del consiglio di amministrazione, che ha la tipica funzione di presiedere l’organo collegiale e così di dirigere le riunioni del consiglio, convocare il consiglio, controllare che il segretario rediga i verbali delle adunanze e delle deliberazioni sull’apposito libro. Talvolta il Presidente ha competenze gestorie, cumulandosi in tale ipotesi il ruolo di presidente e quello di amministratore delegato.
Fin qui il sistema tradizionale. Nel sistema dualistico, invece, le competenze gestorie sono affidate ad un consiglio di gestione, eletto dal consiglio di sorveglianza, che a sua volta è eletto dall’assemblea. Nel sistema monistico, la disciplina dell’amministrazione non incontra modifiche di rilievo: è piuttosto il sistema di controllo ad esserne pesantemente influenzato.

 

Il Collegio Sindacale

 

Il collegio sindacale è l’organo di controllo delle società per azioni cui è demandato il compito di controllare l’amministrazione della società e di vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo. Gli amministratori che impediscono od ostacolano tale controllo sono assoggettati alle sanzioni penali previste dall’art. 2623, n. 3.
Il controllo puramente contabile spetta ormai solo eccezionalmente al Collegio Sindacale: solo nelle società chiuse, che non facciano cioè ricorso al mercato del capitale di rischio, e solo se lo Statuto così preveda. Negli altri casi, la funzione spetta ad un revisore contabile o ad una società di revisione.
Il controllo del collegio ha natura generale e si estende a qualsiasi atto di amministrazione, compreso quello posto in essere dai singoli amministratori, dagli amministratori delegati e dai direttori generali. La verifica dell’osservanza della legge e dell’atto costitutivo riguarda poi anche l’operato dell’assemblea e consiste nell’obbligo per i sindaci di impugnare le delibere invalide, e di intervenire in sostituzione della stessa nelle ipotesi di riduzione obbligatoria del capitale per perdite, nonché nell’intervento in sede di costituzione o di aumento del capitale in merito alla valutazione dei conferimenti in natura.
La portata dell’attività di controllo dei sindaci investe non solo il riscontro di dati puramente formali, ma anche la sostanza dell’amministrazione, con esclusione invece della valutazione del merito della gestione, che comporterebbe un’invasione della sfera di competenza riservata agli amministratori.
La legge attribuisce tuttora al collegio sindacale alcune specifiche competenze in materia contabile, nonché una serie di poteri-doveri che non consistono direttamente nell’esercizio del controllo, ma integrano attività sostitutive dei doveri degli amministratori o dell’assemblea, ovvero funzioni di amministrazione attiva (limitati al compimento di atti di amministrazione ordinaria), o, ancora, a compiti di natura consultiva (formulazione di pareri obbligatori, preventivi, non vincolanti).

 

Modifiche del contratto sociale durante la vita della società

 

Si considerano modificazioni dell’atto costitutivo di una società per azioni la soppressione o la modificazione, anche puramente formale, di clausole contenute nell’atto costitutivo o l’introduzione nell’atto costitutivo di nuove clausole, potendosi distinguere fra modificazioni "in senso stretto", che non incontrano altro limite che quello della correttezza e della buona fede, e modificazioni "in senso lato", che cioè riguardano elementi che, pur essendo inseriti nel documento-atto costitutivo, non fanno parte del contratto sociale (ad esempio la modificazione delle persone di amministratori e sindaci).
Le modificazioni dell’atto costitutivo cd. “in senso stretto”, comprese quelle che dovessero interessare anche il solo statuto, devono essere deliberate a maggioranza dall’assemblea in sede straordinaria, con verbale redatto da un notaio.
Per le modificazioni dell’atto costitutivo "in senso lato", invece, non è necessaria una delibera dall’assemblea straordinaria (si possono portare gli esempi di quelle decisioni adottate all’unanimità e senza l’osservanza del metodo assembleare, prima della iscrizione del contratto società nel registro delle imprese, ovvero le modifiche di tipo soggettivo, come il recesso del socio).
La regola maggioritaria è ritenuta inderogabile dalla prevalente giurisprudenza che considera invalida la clausola dello statuto che prevede l’unanimità dei consensi per ogni mutamento dell’atto costitutivo.
Il procedimento di modificazione dell’atto costitutivo si articola essenzialmente in tre momenti: la certificazione della volontà dell’assemblea da parte di un Notaio, il controllo omologatorio notarile o giudiziale e la pubblicità.
La legge prescrive infatti che il notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell’assemblea, entro trenta giorni, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio del luogo ove la società ha sede.
L’ufficio del registro delle Imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione agli amministratori che possono ricorrere al tribunale per ottenere la predetta iscrizione della delibera nel registro delle imprese.
Le modificazioni dell’atto costitutivo più rilevanti riguardano le operazioni sul capitale sociale (l’aumento di capitale a pagamento, mediante emissione di nuove azioni da offrire in opzione ai soci e successivamente, in caso di mancata sottoscrizione da parte degli stessi nel termine stabilito, ai terzi, l’aumento di capitale cd. gratuito, con imputazione a capitale della parte disponibile delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio, la riduzione del capitale per perdite e la riduzione del capitale per esuberanza rispetto all’oggetto sociale), ovvero la struttura, l’organizzazione e la veste giuridica della società (trasformazione, fusione e scissione). Data la complessità tecnica di queste operazioni e la gravità delle conseguenze di una soluzione non correttamente congegnata, rivolgiti al tuo notaio di fiducia che ti fornirà le necessarie delucidazioni al riguardo.

 

Lo scioglimento della società

 

Lo scioglimento delle società di capitali ha ricevuto con la normativa in vigore dal primo gennaio 2004 una disciplina rinnovata.
Le cause di scioglimento consistono nel decorso del termine di durata, nel conseguimento dell’oggetto sociale o nella sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, nell’impossibilità di funzionamento o nella continuata inattività dell’assemblea, nella riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo che la società non deliberi di ricostituirlo o di trasformarsi in altro tipo compatibile con l’entità del capitale, nella deliberazione dell’assemblea, ed in altre cause previste dall’atto costitutivo ed infine in alcune ipotesi alquanto peculiari connesse al recesso dei soci.
Quando si verificano questi eventi, lo scioglimento opera di diritto producendo l’effetto di porre la società in stato di liquidazione, indipendentemente dal successivo accertamento della causa di scioglimento e dagli atti ulteriori. Il procedimento di liquidazione nelle società di capitali è inderogabile anche nel caso in cui mancano attività o passività da liquidare. Gli amministratori che continuino l’attività sociale ignorando gli adempimenti di legge si espongono a gravissime responsabilità.

Tratto da www.notariato.it