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La normativa che regola tale fattispecie è alquanto complessa e può essere schematicamente semplificata, avendo riguardo ad un profilo soggettivo e ad uno oggettivo.
Sotto il primo punto di vista, è opportuno sottolineare come due siano i principali tipi di imposta correlati alla compravendita immobiliare: l'imposta di registro (e le relative imposte ipotecarie e catastali) e l'Iva.
L'applicazione dell'una o dell'altra imposta è direttamente connessa con la qualificazione soggettiva della parte venditrice: l'Iva si applica, infatti, in generale e salvo alcune particolari esclusioni, a tutte le vendite effettuate da imprese, chiunque sia l'acquirente; l'imposta di registro si applica, invece, in tutte le ipotesi in cui il venditore sia un soggetto privato non imprenditore nonché in alcuni particolari casi di vendita da parte di imprese, in considerazione del genere di bene compravenduto (profilo oggettivo).
L'applicazione di un tipo di imposta preclude quindi l'applicazione dell'altro.
Nell'ambito di ogni tipo di imposta, vi è poi una diversificazione di aliquote (ossia della percentuale di tassazione da calcolare sul valore dichiarato) in considerazione anche qui, della natura del bene e del soggetto (questa volta) acquirente (e di eventuali particolari agevolazioni che lo stesso può richiedere).
Schematicamente ed esemplificando si può così sintetizzare:
- vendita da impresa costruttrice: Iva (4%-10%-22%) (salvo terreni agricoli);
- vendita da imprese diverse: Iva (4%-10%-22%) (se immobili non abitativi e terreni edificabili altrimenti imposta di registro);
- vendita da privati: imposta di registro (2%-9%-15%) (in considerazione della natura del bene).
Tratto dal www.notariato.it