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La legge prevede che alcuni soggetti abbiano una particolare tutela, cioè che agli stessi sia riservata comunque una quota dell’eredità anche contro un’eventuale volontà del defunto espressa per testamento.
Questi soggetti sono i discendenti (figli e nipoti), gli ascendenti (genitori, nonni, e così via) ed il coniuge.
A seconda della esistenza o meno di tali soggetti al momento del decesso, o di alcuni soltanto di essi, la legge prevede quale sia la quota di eredità riservata a costoro, secondo le varie ipotesi che possono presentarsi nella pratica.
Per calcolare la quota di patrimonio ereditario spettante a ciascun soggetto tutelato (detto anche legittimario) occorre effettuare un calcolo particolare, dal momento che bisogna prendere in considerazione, ai fini del calcolo, anche eventuali donazioni effettuate in vita dal soggetto deceduto.
Al valore dei beni lasciati dal defunto alla data della morte occorre dapprima detrarre la somma complessiva dei debiti del defunto esistenti alla data della morte e, successivamente, aggiungere il valore di tutte le donazioni poste in essere dal defunto. Sulla somma risultante da tali operazioni, in base alla quota riservata dalla legge a ciascun legittimario, si calcola quanto spettante a ciascun soggetto tutelato.
Si tratta di calcoli a volte complessi e che comportano un’attenta valutazione caso per caso, sia degli elementi patrimoniali della eredità, sia della composizione della famiglia e dei rapporti intercorsi tra i vari soggetti coinvolti nella successione. Una ricostruzione imprecisa può portare ad avere un quadro non corretto dei diritti spettanti ai singoli soggetti, con conseguenze negative sui rapporti tra soggetti coinvolti nella successione.
Occorre, poi, ricordare che il legittimario che lamenti una violazione dei suoi diritti e che abbia ricevuto meno di quanto la legge gli avrebbe riservato, può agire in giudizio per vedere soddisfatti i propri diritti, con azioni alle quali la legge attribuisce particolare efficacia.
Tratto da www.notariato.it