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La forma del contratto di compravendita

La compravendita può essere giustamente considerata come l’atto notarile per eccellenza, anche in considerazione tra l’altro di tutti gli adempimenti che la legge pone a carico del notaio a seguito della sua stipula (solo per citare i più rilevanti: registrazione, volturazione, trascrizione, comunicazioni alle competenti autorità previste dalla legge …).

E’ il notaio che redige il contratto, dopo aver indagato la volontà delle parti e dopo aver reperito tutte le informazioni utili ed effettuato tutti i necessari controlli per il buon esito della compravendita.

E’ sempre il notaio che dà lettura del contratto alle parti, le quali possono anche non essere tutte contestualmente presenti: è possibile, infatti, l’intervento dei contraenti anche in momenti separati; valuterà il notaio (il quale sarà presente comunque e sempre) la necessità, l’opportunità e la giuridica ammissibilità di tale possibilità.

Se le parti lo richiedono o il notaio lo ritiene opportuno, se non addirittura necessario (è l’ipotesi dell’analfabeta o del non vedente), possono assistere alla lettura dell’atto anche due testimoni, non parenti né interessati alla compravendita.

Le sottoscrizioni delle parti, eventualmente dei testimoni, ed infine del notaio rappresentano senza dubbio il suggello finale, il momento più emblematico e giustamente più importante (soprattutto sotto il profilo emotivo) della compravendita.

La legge notarile richiede una vera e propria sottoscrizione col nome e cognome (ossia una firma per esteso, chiara e leggibile): non è quindi un vezzo del notaio richiedere ciò.

Se una parte non potesse o non sapesse sottoscrivere, oltre alla necessaria e contestuale presenza di tutte le parti ed anche dei testimoni, è sufficiente che la parte dichiari la ragione che legittima tale impossibilità.

Tratto da www.notariato.it