Ci serviamo dei cookie per diversi fini, tra l'altro per consentire funzioni del sito web e attività di marketing mirate. Per maggiori informazioni, riveda la nostra informativa sulla privacy e sui cookie. Può gestire le impostazioni relative ai cookie, cliccando su "Gestisci Cookie".
La filiazione fa sorgere rapporti giuridici tra genitori e figli.
In diritto vengono indicati come figli legittimi quelli nati tra soggetti legati da vincolo matrimoniale, e figli naturali quelli nati fuori del matrimonio.
I genitori esercitano la potestà sui figli, e tra l’altro amministrano il loro patrimonio; è loro dovere mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio; si noti che si tratta sia di un diritto che di un preciso obbligo. La legge pone a carico dei genitori delle obbligazioni molto precise e rilevanti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
Solo nei casi in cui vi sia già una famiglia unita da vincolo matrimoniale e si verifichi, al di fuori di tale famiglia, la nascita di un figlio naturale di un o dei due coniugi già uniti in matrimonio, la legge prevede particolari regole che contemperino la tutela del figlio nato fuori del matrimonio con i diritti dei membri della famiglia legittima.
L’esatta ricostruzione dei rapporti di famiglia e delle regole che li governano può non essere agevole e talvolta si rischia di operare scelte ed instaurare rapporti sulla base di valutazioni errate.
I rapporti di famiglia sono il presupposto per l’operare di norme che regolano sia rapporti personali che rapporti patrimoniali e successori; su tali rapporti e sulle norme relative il notaio potrà fornire chiarimenti e informazioni e suggerire i mezzi idonei per una corretta gestione dei rapporti sia personali che patrimoniali.
La legge presume che il marito sia il padre del figlio concepito durante il matrimonio, e che il figlio sia stato concepito durante il matrimonio, sempreché sia nato entro un certo periodo di tempo dalla celebrazione del matrimonio e dalla cessazione del matrimonio stesso.
La legge permette, a determinati soggetti ed in casi particolari, di rivolgersi al giudice per far accertare la verità in contrasto con le presunzioni di legge: si può chiedere il disconoscimento della paternità (per far accertare che un soggetto non è padre di un altro), si può contestare lo stato di figlio legittimo altrui oppure si può reclamare per sé lo stato di figlio legittimo.
Tali azioni sono soggette a particolari modalità operative come a determinati presupposti; anche in questo settore, particolarmente delicato data la natura dei rapporti coinvolti, l’aiuto di un tecnico del diritto pare assolutamente consigliabile.
Tratto da www.notariato.it