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La Costituzione Repubblicana riconosce i diritti della famiglia come società naturale basata sul matrimonio. Con il termine "famiglia", quindi, si indicano le persone unite dal vincolo familiare che deriva dal matrimonio; tradizionalmente è solo mediante il matrimonio che nascono i legami che danno luogo alla famiglia in senso giuridico (rapporto coniugale e rapporti di parentela ed affinità).
Solo eccezionalmente, infatti, la legge riconosce a soggetti che non sono uniti da legame familiare (è la cosiddetta famiglia di fatto) taluni diritti che normalmente vengono attribuiti ai parenti o al coniuge.
La legge riconosce, poi, i rapporti derivanti dalla adozione.
La famiglia ed il matrimonio sono impostati dalla legge sulla uguaglianza sia morale che giuridica dei coniugi; la legge prevede per i coniugi, nell'ambito del rapporto familiare, diritti e doveri sia tra i coniugi stessi (rapporti personali tra coniugi ed anche rapporti patrimoniali tra coniugi ) e nei confronti dei figli e degli altri parenti.
Un profilo molto importante e delicato dei rapporti di famiglia riguarda le norme previste per i soggetti incapaci.
La legge regola molti aspetti della vita della famiglia e l’ausilio di un tecnico del diritto può evitare di prendere decisioni avventate e non corrette. Il notaio può portare a conoscenza delle diverse disposizioni di legge relative ai singoli casi concreti e può suggerire le soluzioni più idonee per regolare i rapporti tra coniugi, per operare correttamente nei confronti dei figli o nei confronti di eventuali soggetti incapaci, anche al fine di evitare l’assunzione di impegni non conformi alle disposizioni di legge.
Tratto da www.notariato.it