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L'accettazione e la rinunzia all'eredità

Se si vuole ricevere un’eredità occorre accettarla: compiere, in sostanza, un atto in cui si dichiara espressamente di accettare l’eredità (accettazione espressa) ovvero un atto che – pur non contenendo l’accettazione espressa - presuppone necessariamente la volontà di accettare l’eredità stessa (accettazione tacita).
Non sempre è conveniente accettare un’eredità: l'erede subentra alla persona deceduta sia nelle posizioni patrimoniali attive (beni, crediti) che nelle posizioni passive (debiti).
L’erede, quindi, oltre a ricevere una parte o tutti i beni lasciati dal defunto, risulta anche tenuto a pagare tutti o parte dei debiti del defunto stesso, a seconda che risulti erede della intera eredità o che risulti erede di una quota dell’eredità stessa.
Comportamenti affrettati, o comunque non frutto di un’adeguata comprensione delle regole ereditarie, possono comportare conseguenze giuridiche anche gravi.
L'accettazione pura e semplice è indicata per chi intende acquistare l’eredità senza condizioni, assumendo anche i relativi debiti; l'accettazione con beneficio di inventario è indicata per chi, pur essendo intenzionato a succedere al defunto, si riserva di verificare in concreto (facendo redigere un apposito inventario) la consistenza dell’eredità, rispondendo dei debiti ereditari solo fino al valore del beni lasciati dal defunto; la rinunzia all’eredità è indicata per chi non vuole ereditare dal defunto.
L’opportunità, sin dal decesso, di avere i consigli di un esperto è confermata dalla circostanza che, nella maggior parte dei casi, accade che l’eredità venga accettata in modo tacito e senza che l’erede – magari inesperto – se ne renda conto: la legge, infatti, prevede che eredità si considera accettata qualora il soggetto destinatario della eredità stessa tenga un comportamento "da erede" (disponendo di beni ereditari, magari vendendo qualche bene mobile, ovvero conservando per un certo periodo di tempo il possesso dei beni ereditari).
Particolari regole riguardano, poi, il legato: tale lascito, che ha ad oggetto beni determinati, si acquista senza bisogno di accettazione ma vi si può rinunziare.
Quanto alla rinunzia all’eredità occorre tenere presente che particolari regole sono previste per chi ha figli o discendenti e sia destinatario dell’eredità di un ascendente o di un fratello o sorella (è la cosiddetta rappresentazione): in questi casi la rinunzia fa subentrare i discendenti del rinunziante al posto del soggetto che ha rinunziato.


Tratto da www.notariato.it