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I rischi e i problemi della donazione

La donazione è un atto rischioso e richiede l’assistenza di un professionista esperto:

a) perché la donazione anticipa la vostra successione;

b) perché la donazione è un atto tendenzialmente definitivo. Donare, è donare! Una donazione è irrevocabile, come tutti i contratti. Il donante non può più riprendere ciò che ha donato, neppure se successivamente si penta del suo gesto o se i rapporti tra le parti siano cambiati dopo l'atto di donazione. Tuttavia, la donazione, come tutti i contratti, può essere sciolta per mutuo dissenso o per cause ammesse dalla legge, che prevede cause di revocazione della donazione. Inoltre, è possibile apporre all’atto di donazione clausole o condizioni che provochino l’effetto di spogliare il donatario del bene donato e di farlo ritornare in capo al donante;

c) per sapere se si abbia la capacità di donare e ricevere per donazione. Solo chi ha la proprietà di un bene può donare: non si può ovviamente donare un bene che appartiene ad un'altra persona. I donanti e i donatari devono essere capaci, ma sono ammesse le donazioni di minori e di inabilitati in sede di convenzioni matrimoniali e sono ammesse, con le necessarie forme abilitative, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato, nonché si può donare a soggetti non ancora nati, anche se non concepiti. Anche le persone giuridiche possono donare, purchè tale capacità sia ammessa dal loro statuto o dall'atto costitutivo e sia compatibile con gli scopi per i quali sono state costituite. Le stesse possono anche ricevere per donazione. Possono ricevere per donazione anche gli enti non riconosciuti;

d) per sapere se si possa donare a mezzo di altri. La scelta della persona del donatario deve essere fatta dal donante o direttamente o indicando una categoria o una pluralità di soggetti tra cui un terzo, suo mandatario, sceglierà. Analoga disposizione è valida per la scelta dell'oggetto della donazione;

e) per sapere come donare. Vista l'importanza di tale atto, la legge richiede la necessità di usare l'atto pubblico notarile, e si richiede, altresì, la presenza di due testimoni, a pena di nullità. Se i beni donati sono beni mobili di richiede l'indicazione del loro valore all'interno dell'atto o in una nota a parte. Ma la forma notarile non è richiesta nel caso di donazione di modico valore di cosa mobile (donazione manuale): qui basta la consegna della cosa. Si può donare anche in via indiretta, per esempio procurando l'acquisto del bene a chi si vuole beneficiare, senza necessità di utilizzare le forme della donazione (atto pubblico notarile con due testimoni irrinunziabili);

f) per sapere cosa si può donare. Tutti i beni possono costituire oggetto di una donazione: mobili o immobili, denaro, titoli di credito, azioni e quote di società, aziende..., purché si tratti di beni presenti nel patrimonio del donante e non di beni futuri. Non sono consentite le donazioni che abbiano ad oggetto un'obbligazione di fare (si pensi, per esempio alla gratuita prestazione del medico o dell'artista), né quelle che abbiano ad oggetto un'obbligazione di non fare (si pensi, per esempio, all'obbligazione, senza corrispettivo, di non costruire un muro per non togliere luce ad un fondo attiguo).

g) per evidenziare il motivo che spinge a donare. Il motivo che spinge a donare può essere rilevante:
- nel caso di donazioni rimuneratorie, qualora l'attribuzione venga effettuata per riconoscenza (per un aiuto economico ricevuto o promesso) o in considerazione dei meriti di chi riceve la donazione o per speciale remunerazione, anche se non costituiscono donazioni le liberalità conformi agli usi (es. mance o regali natalizi dei clienti ai professionisti);
- nel caso di donazioni obnuziali, qualora l'attribuzione sia compiuta in vista di un determinato futuro matrimonio dagli sposi tra loro o da altri a favore degli sposi o dei figli nascituri. In questo caso non è necessario che il donatario accetti la donazione, però, se il matrimonio non verrà celebrato, la stessa perderà di efficacia.
- nel caso di donazioni modali, qualora si voglia obbligare il donatario a dare, a fare o a non fare qualche cosa a favore del donante stesso o di un terzo.

Tratto da www.notariato.it