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Ciascuno o entrambi i coniugi, per atto pubblico, oppure una terza persona, anche per testamento, possono destinare determinati beni (immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito) a fare fronte ai bisogni della famiglia.
I beni costituiti in fondo patrimoniale vengono specificamente destinati allo scopo suddetto e i creditori dei coniugi non possono soddisfarsi su tali beni per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che l’atto costitutivo del fondo stesso disponga diversamente (assegnando la proprietà, ad esempio, ad uno solo dei coniugi ovvero riservando la proprietà dei beni stessi al disponente).
Per la amministrazione dei beni del fondo si osservano le stesse norme previste per la amministrazione dei beni della comunione legale.
Il fondo patrimoniale può avere rilevante utilità nel far fronte ai bisogni della famiglia grazie anche al particolare regime della responsabilità dei beni costituenti il fondo, beni che, come sopra osservato, possono essere oggetto di azione esecutiva solo per debiti contratti nell’interesse della famiglia.
L’utilizzabilità pratica della figura, peraltro, richiede le dovute cautele, per fare sì che essa risponda ai concreti interessi delle parti, tenendo anche conto che la legge prevede, in particolari casi, vincoli alla possibilità di disporre dei beni costituiti in fondo patrimoniale (art. 169 c.c.). Per tali motivi pare senz’altro opportuna la supervisione di un consulente qualificato, che potrà esporre tutti i dettagli operativi dell’istituto e valutare correttamente i vantaggi, gli eventuali limiti ed, in definitiva, l’opportunità concreta di ricorrere alla figura.
Tratto da www.notariato.it