La tutela degli acquirenti di immobili da costruire
Dopo anni di attese è stato finalmente emanato il D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, recante “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210”: è il decreto legislativo che introduce maggiori tutele per chi acquista case in corso di costruzione.
Le novità introdotte risultano di notevole impatto sociale: basti pensare che, secondo stime di associazioni di categoria, dal 1995 ad oggi le famiglie italiane coinvolte nelle migliaia di fallimenti di imprese di costruzione sono state più di 200.000.
Il D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, entrato in vigore il 21 luglio 2005, pone delle ben precise garanzie a tutela dell’acquirente e a carico di chi vende i suddetti immobili, oltre che più in generale numerose norme di comportamento, tese ad impedire che, nell’eventualità di una situazione di crisi (fallimento, pignoramento o altro: art. 1, primo comma, lettera c) dell’impresa venditrice, sfumino non solo l’acquisto da effettuare, ma anche la possibilità di riottenere le somme ed i soldi anticipatamente versati.
Diversi e numerosi sono i soggetti e le categorie dunque interessate, in quanto la nuova disciplina si rivolge, oltre che agli imprenditori edili ed ai soggetti venditori, ai tecnici, ed a professionisti quali notai, avvocati, commercialisti, ragionieri, geometri e più in generale i legali ed i consulenti operanti in tali ambiti. Ma vediamo in concreto, ed in estrema sintesi, quali sono le principali novità introdotte dal decreto: in particolare quando e come si applichino le nuove norme e quali siano le principali garanzie concesse.
I soggetti cui si applica la nuova disciplina - Il decreto non si applica in modo generalizzato a tutte le operazioni immobiliari, ma solo a quelle negoziazioni di edifici ove venditore (denominato dalla legge “costruttore”) sia un soggetto che vende un immobile, costruito da lui medesimo o da altri (art. 1, primo comma, lettera b). Dunque la legge si applica non solo per gli acquisti fatti da chi, sia essa persona fisica o società, svolga in prima persona attività di costruzione, ma anche a chi venda un immobile costruito da terzi.
La legge qualifica invece come “acquirente” una persona fisica che acquisti un immobile o che, pur non essendone socio, abbia assunto obbligazioni con una cooperativa edilizia per ottenere l’assegnazione di un immobile (art. 1, primo comma, lettera a).
Sono esclusi pertanto dalla protezione accordata dalla legge gli acquirenti che non siano persone fisiche, quali società, associazioni, fondazioni e altri enti, anche pubblici; mentre invece vi sembrano rientrare quelle persone fisiche che compiano l’acquisto pur nell’esercizio della loro attività di impresa o professionale.
Gli immobili da costruire secondo la nuova legge - E’ importante comprendere allora quale siano le tipologie di immobili per i quali scattano gli obblighi e le garanzie che di seguito esamineremo. Per la legge “gli immobili da costruire” sono quelli per i quali il permesso di costruire o altro titolo abilitativo alla costruzione sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore della legge (21 luglio 2005), e per i quali la costruzione non sia stata ancora ultimata, versando in tale stadio da non potersi ancora richiedere l’agibilità (art. 1, primo comma, lettera d).
Il che comporta, da un lato, che la legge non si applichi agli interventi edilizi già in corso a quella data; dall’altro che, per talune specifiche situazioni, il decreto concerna anche immobili già ultimati.Non è poi rilevante la qualità della costruzione, ossia se sia abitazione, uso ufficio, capannone o altro, in quanto la legge sul punto non compie alcuna distinzione e pertanto si applica indistintamente a tutte le tipologie.
Le negoziazioni interessate e gli obblighi di forma del contratto preliminare - Va dunque detto che la nuova legge, in particolare l’obbligo fideiussorio che si esaminerà meglio di seguito, trova attuazione nei confronti di quasi tutti i tipi di contrattazione immobiliare, e pertanto oltre che nei riguardi delle compravendite, permute, divisioni, assegnazioni da società cooperative, anche ed in particolare relativamente ai vari accordi antecedenti all’acquisto e al trasferimento di proprietà vero e proprio, quali contratti preliminari, compromessi, leasing, promesse unilaterali, dazioni anticipate di somme e di caparre, eccetera (artt. 1, primo comma, lettera a) e 2, primo comma).Proprio in relazione ai contratti preliminari, la legge disciplina in maniera minuziosa ed analitica il contenuto degli stessi (art. 6), onde evitare il rischio di eccessiva genericità, se non addirittura ambiguità, cui gli stessi non di rado conducono. In tal modo si recepisce quella che è la prassi redazionale e le garanzie di norma solitamente riscontrabili nei contratti preliminari predisposti da un notaio, cui comunque di norma ci si rivolge onde meglio tutelare l’acquisto da compiere.
Le principali garanzie accordate: la fideiussione per le somme versate - La legge (art. 2 e 3) prevede quindi che in sede di stipula del contratto preliminare, o comunque di qualsiasi contratto o accordo mediante il quale, a fronte delle obbligazioni assunte e delle somme anticipate o da versare, l’acquirente non acquisti da subito la proprietà del nuovo immobile in corso di costruzione, il venditore debba rilasciare un’apposita fideiussione (bancaria o assicurativa) che garantisca tutte le somme consegnate o ancora da consegnare prima dell’atto definitivo di compravendita (coincidente dunque con il rogito notarile) e fino a tale momento.
E che la suddetta fideiussione costituisca in qualche misura il cuore dell’intervento svolto dal legislatore lo dimostra il fatto che il suo mancato rilascio legittima l’acquirente a dichiarare “nullo” il contratto, con conseguente richiesta di restituzione dei soldi già pagati, oltre che degli eventuali danni.
Un’ulteriore garanzia: l’assicurazione dell’immobile - Altra importante novità è costituita dall’obbligo gravante sul costruttore o sul venditore di immobili in costruzione di rilasciare all’acquirente una polizza assicurativa che, per almeno dieci anni, tenga indenne l’acquirente dai danni derivanti da rovina totale o parziale dell’edificio o da gravi difetti costruttivi delle opere (art. 4).
Le ulteriori novità in tema di frazionamento, diritto di prelazione e fallimento - Infine, la legge completa il rafforzamento della tutela dell’acquirente, estendendo anche al promissario acquirente il diritto al frazionamento del mutuo e dell’ipoteca gravante sull’immobile in costruzione, e il correlativo divieto di procedere alla vendita prima della suddivisione in quote del finanziamento e frazionamento o della cancellazione dell’ipoteca o del pignoramento, ove non accollati (artt. 7 e 8).
In pratica cosa dovrà richiedere al venditore l’acquirente di un immobile il cui permesso di costruire (o altra denuncia o provvedimento abilitativo) sia stato richiesto dopo il 21 luglio 2005 e non ancora ultimata? Che il contratto preliminare o il compromesso o comunque gli accordi e gli impegni intercorsi contengano tutti gli elementi di informativa e tutela analiticamente previsti dalla legge; che al contratto preliminare o al compromesso o comunque agli accordi o impegni accompagnati dal versamento da parte sua di somme di denaro sia concessa apposita fideiussione, bancaria o assicurativa, che garantisca la restituzione delle somme consegnate o da consegnare; che all’ultimazione dell’immobile e al definitivo trasferimento della proprietà in capo ad esso sia consegnata apposita polizza assicurativa decennale a copertura dei danni che ne possono derivare da rovina totale o parziale o gravi difetti.
Tratto da www.notariato.it
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