La successione legittima

Le regole della successione legittima si applicano quando la persona che è mancata non ha lasciato un testamento oppure ha lasciato un testamento con il quale ha disposto solo in parte dei suoi beni. In tale ultimo caso le regole della successione legittima operano solo per i beni per i quali il testatore non ha disposto nel testamento. La legge prevede che solo alcuni soggetti - in pratica i parenti fino al sesto grado di parentela e il coniuge - abbiano diritto di succedere, peraltro secondo un determinato ordine (in mancanza di tali soggetti eredita lo Stato).
Le regole previste dalla legge per la successione legittima tengono in considerazione sia la linea di parentela (discendente, ascendente, collaterale) che il grado di parentela (chi ha grado di parentela più prossimo al defunto esclude chi ha grado di parentela più remoto e successori pari in grado ricevono in parti uguali tra loro) ma non mancano eccezioni.
Non sempre, pertanto, può essere agevole avere un quadro completo e preciso della successione e pare senz’altro consigliabile richiedere l’aiuto di un esperto.
Vi sono regole specifiche per la ripartizione dell’eredità secondo i singoli casi che possono presentarsi nella pratica: presenza di soli figli, presenza del solo coniuge, presenza del coniuge e uno o più figli ed altri casi.
Al padre e alla madre succedono solo i figli (legittimi e naturali, ai quali la legge equipara i figli legittimati e quelli adottivi), ove manchi il coniuge.
In presenza di coniuge e figli, tutti costoro concorrono all’eredità, con quote diverse secondo il numero dei figli.
Solo a chi muore senza lasciare figli possono succedere i genitori, gli ascendenti, i fratelli o le sorelle, ovvero tutti costoro insieme, sempre peraltro in concorso con il coniuge, ove vi sia.
In mancanza di figli (legittimi o naturali), di ascendenti, di fratelli o sorelle, tutta l’eredità è destinata al coniuge.
Se il soggetto è deceduto senza lasciare figli, né genitori, né ascendenti né fratelli o sorelle o loro discendenti, l’eredità è devoluta agli altri parenti (ma non oltre il sesto grado di parentela).
Le quote spettanti a ciascun soggetto variano secondo i singoli casi concreti di concorso tra successori e norme particolari sono previste, poi, per ipotesi specifiche (fratelli e sorelle unilaterali, adottati, figli naturali non riconoscibili, coniuge putativo e separato, ed altri).
Solo nel caso in cui manchino tutti tali soggetti, l'eredità è devoluta allo Stato.

Tratto da www.notariato.it

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