La società in nome collettivo
Se le parti vogliono costituire una società in nome collettivo, dovranno rispettare la specifica disciplina dettata al riguardo dal codice civile, tenendo presente, comunque, che, per molti aspetti, la legge rinvia alle norme che regolano la società semplice, le quali, pertanto, si applicheranno anche alla società in nome collettivo.
Alla luce di tale rinvio, la presente scheda prevede, dunque, molteplici richiami alle tematiche già trattate e sviluppate con riguardo alla società semplice.
La società in nome collettivo (per brevità s.n.c.) è un tipo di società che può essere utilizzato sia per l’esercizio di attività commerciale, sia per l’esercizio di attività non commerciale (rinvio alla società semplice).
In questa forma di società, tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. L’eventuale patto contrario non produce effetto nei confronti dei terzi.
La suddetta caratteristica è propria della sola s.n.c. e non ricorre negli altri due tipi di società di persone (infatti, nella società semplice può escludersi la responsabilità dei soci non rappresentanti e nella società in accomandita semplice è essenziale, invece, che solo alcuni dei soci rispondano solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali).
Nell’ipotesi in cui la società abbia contratto un debito: su quale patrimonio il creditore potrà soddisfare il proprio diritto? Sul patrimonio della società o sul patrimonio dei singoli soci?
Nella s.n.c., per il pagamento dei debiti sociali, risponde in via primaria la società con il suo patrimonio e, in via sussidiaria ed eventuale, rispondono i singoli soci illimitatamente e solidalmente con il loro patrimonio personale. Anche nella s.n.c., come nella società semplice, i soci godono, pertanto, del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, il quale però opera in via automatica.
Solo se il patrimonio sociale è insufficiente per il soddisfacimento delle proprie pretese, il creditore potrà chiedere il pagamento ad uno qualunque dei soci. Quanto all’amministrazione e alla rappresentanza della s.n.c., ad essa si applicano le medesime regole che ilcodice civile detta per le società semplici. Anche le regole che disciplinano lo scioglimento e la liquidazione della società in nome collettivo sono analoghe a quelle della società semplice. Tuttavia, sono altresì cause specifiche di scioglimento della s.n.c. il fallimento della stessa e il provvedimento dell’autorità governativa con cui si dispone la liquidazione coatta amministrativa della società.
Come si costituisce la snc
Anche in questo caso deve essere concluso un contratto di società (espressamente denominato dalla legge “atto costitutivo”). Il contratto deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Nella prassi il contratto di s.n.c. è un documento che può risultare formato dall'atto costitutivo vero e proprio e dallo statuto sociale, che vi si allega. Il primo contiene la manifestazione della volontà dei soci e gli elementi essenziali dell'organizzazione societaria, mentre il secondo detta le regole di funzionamento della società.
Lo statuto sociale, anche se redatto separatamente dall'atto costitutivo, ne costituisce parte integrante.
E' necessario ricorrere alla forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata se si vuole procede all’iscrizione della s.n.c. nel registro delle imprese e tale iscrizione, pur non essendo condizione di esistenza della stessa società, è tuttavia condizione di regolarità della medesima. All’iscrizione nel registro delle imprese consegue la possibilità per i terzi di conoscere, facendovi affidamento, gli elementi essenziali del contratto sociale ed in seguito le modificazioni e gli eventi più rilevanti della vita della società. Tali informazioni sono coperte dalla pubblica fede (parola del notaio): è per questo che sia gli atti costitutivi che quelli modificativi del società vanno preventivamente vagliati dal notaio nella sua qualità di soggetto terzo ed imparziale abilitato dallo Stato ad esercitare detta funzione.
Se l’atto costitutivo non viene iscritto nel registro imprese, la s.n.c. viene comunque ad esistenza; tuttavia, l’omessa iscrizione dell’atto costitutivo comporta che i rapporti fra la società e i terzi non verranno disciplinati dalle norme dettate per la s.n.c., ma dalle norme, meno favorevoli per i soci, dettate per la società semplice proprio per la mancanza di pubblicità relativa all’esistenza di tale soggetto.
La s.n.c. non registrata è denominata società in nome collettivo irregolare.
Quanto ai beni che possono essere conferiti nella società in nome collettivo si fa rinvio alla società semplice.
Modifiche del contratto sociale durante la vita della società
Anche nelle s.n.c., può accadere che, durante la vita della società, i soci intendano apportare modifiche all'atto costitutivo.
Se non è convenuto diversamente, tali modifiche devono essere adottate all'unanimità e devono risultare come per l’atto costitutivo da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata in quanto è prescritto dalla legge che anche le suddette modificazioni siano iscritte, su richiesta degli amministratori o del notaio, nel registro delle imprese per le medesime esigenze pubblicitarie messe in risalto nel precedente paragrafo.
Possono essere apportate modifiche soggettive, cioè, modifiche riguardanti mutamenti nella composizione personale della società. Ad esempio, la cessione di quota sociale, l'ingresso di un nuovo socio, la sostituzione di un socio, la cessazione della qualità di socio.
Oppure possono essere apportate modifiche oggettive, cioè, modifiche riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo. Ad esempio: proroga di durata della società, riduzione o aumento del capitale sociale, trasferimento della sede sociale, decisione di scioglimento, cambiamento dell'oggetto sociale, variazione del numero degli amministratori o dei rappresentanti nominati con l'atto costitutivo, revoca dell'amministratore nominato con l'atto costitutivo, modificazione dei criteri di ripartizione degli utili, trasformazione in altra società, fusione e scissione.
La riduzione e l'aumento del capitale sociale
Pensiamo all'ipotesi in cui si sia verificata una perdita nel capitale sociale, cosa è necessario fare?
L'unica prescrizione di legge al riguardo prevede, che in caso di perdite, la società non può ripartire gli utili fra i soci fino a che il capitale non sia ridotto o reintegrato in misura corrispondente.
Tuttavia, diversamente da quanto accade nelle società di capitali, non esiste alcun obbligo di ridurre il capitale qualunque sia l'ammontare delle perdite, anche se esse siano tali da azzerare l'intero capitale.
Vero è, comunque, che, se la società intende tornare a distribuire gli utili ai propri soci, non si sfugge all’alternativa posta dalla legge: riduzione del capitale fino a completo ripianamento delle perdite o reintegrazione dello stesso da parte dei soci.
Accanto all'ipotesi di riduzione del capitale per perdite sopradescritta, vi è l'ipotesi della riduzione del capitale c.d. per esuberanza.
Si tratta di un'operazione reale di diminuzione del patrimonio netto che la società può adottare. In tal caso le modalità di riduzione sono due:
- liberazione dei soci dall'obbligo di effettuare ulteriori versamenti già promessi ma non ancora eseguiti;
- restituzione ai soci dei conferimenti già eseguiti.
Qualora i soci, invece, decidano di aumentare il capitale sociale, come dovranno operare?
L'aumento può essere a pagamento o gratuito.
Se l'aumento è a pagamento, la società incrementa il capitale facendo entrare nuovi soci in società o raccogliendo nuovi conferimenti dai soci preesistenti.
Se l'aumento è gratuito, i soci decidono di trasferire a capitale dei valori già esistenti nel patrimonio, come ad esempio le riserve eventualmente create in conto capitale.
Nella società di persone la costituzione di riserve non è obbligatoria. Tuttavia, l'atto costitutivo o i soci all'unanimità possono decidere la loro formazione, mediante l'accantonamento di utili che si ritenga opportuno non distribuire tra i soci.
Quando vi è il passaggio a capitale delle riserve, la quota di partecipazione alla società di ciascun socio si accresce proporzionalmente alla partecipazione agli utili di ciascuno di essi, salvaguardando, in questo modo, anche la posizione del socio d'opera.
Tratto da www.notariato.it
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