La parentela e l'affinità

La legge distingue diversi tipi di rapporto nell'ambito della famiglia. Una precisa individuazione, anche secondo il diritto, della struttura della famiglia può essere effettuata con l'aiuto del notaio.

Si parla di parentela solo tra i soggetti che discendono da uno stesso soggetto (stipite), cioè che hanno in comune uno stesso ascendente. Sono parenti secondo la legge, per fare qualche esempio, due fratelli, perché hanno in comune lo stesso genitore; sono parenti un padre ed un figlio, perché hanno in comune uno stesso ascendente (il rispettivo padre e nonno); sono parenti tra loro due cugini, perché hanno in comune uno stesso ascendente (il rispettivo nonno, per esempio).

La legge distingue le linee di parentela (linea retta e linea collaterale). Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra (ad esempio padre e figlio sono parenti in linea retta). Sono parenti in linea collaterale quelle persone che, pur avendo un ascendente comune, non discendono una dall'altra (due fratelli tra loro oppure due cugini).

La legge indica, poi, quale sia il grado di parentela che intercorre tra i soggetti, distinguendo i gradi tra linea retta e linea collaterale.

Nella linea retta si calcolano tanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite (ad esempio padre e figlio rappresentano due generazioni ma lo stipite, cioè il padre, va escluso dal calcolo, così che la parentela tra padre e figlio è di primo grado).

Nella linea collaterale i gradi di parentela si calcolano salendo da uno dei parenti (dei quali si vuole conoscere il grado di parentela) sino all'ascendente comune e da questo discendendo all'altro parente (del quale si vuole conoscere il grado di parentela) sempre restando escluso l'ascendente comune.

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado.

Il rapporto che si crea tra coniugi non viene definito parentela ma coniugio.

L’affinità è il vincolo che si crea tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Nella stessa linea e grado in cui un soggetto è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.

L’affinità lega solamente il coniuge ai parenti dell'altro coniuge: ciò significa che a seguito del matrimonio non si creano vincoli di alcun tipo tra parenti di un coniuge e parenti dell'altro coniuge.

Tratto da www.notariato.it

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