La filiazione
La filiazione fa sorgere rapporti giuridici tra genitori e figli.
In diritto vengono indicati come figli legittimi quelli nati tra soggetti legati da vincolo matrimoniale, e figli naturali quelli nati fuori del matrimonio.
I genitori esercitano la potestà sui figli, e tra l’altro amministrano il loro patrimonio; è loro dovere mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio; si noti che si tratta sia di un diritto che di un preciso obbligo. La legge pone a carico dei genitori delle obbligazioni molto precise e rilevanti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
Solo nei casi in cui vi sia già una famiglia unita da vincolo matrimoniale e si verifichi, al di fuori di tale famiglia, la nascita di un figlio naturale di un o dei due coniugi già uniti in matrimonio, la legge prevede particolari regole che contemperino la tutela del figlio nato fuori del matrimonio con i diritti dei membri della famiglia legittima.
L’esatta ricostruzione dei rapporti di famiglia e delle regole che li governano può non essere agevole e talvolta si rischia di operare scelte ed instaurare rapporti sulla base di valutazioni errate.
I rapporti di famiglia sono il presupposto per l’operare di norme che regolano sia rapporti personali che rapporti patrimoniali e successori; su tali rapporti e sulle norme relative il notaio potrà fornire chiarimenti e informazioni e suggerire i mezzi idonei per una corretta gestione dei rapporti sia personali che patrimoniali.
La legge presume che il marito sia il padre del figlio concepito durante il matrimonio, e che il figlio sia stato concepito durante il matrimonio, sempreché sia nato entro un certo periodo di tempo dalla celebrazione del matrimonio e dalla cessazione del matrimonio stesso.
La legge permette, a determinati soggetti ed in casi particolari, di rivolgersi al giudice per far accertare la verità in contrasto con le presunzioni di legge: si può chiedere il disconoscimento della paternità (per far accertare che un soggetto non è padre di un altro), si può contestare lo stato di figlio legittimo altrui oppure si può reclamare per sé lo stato di figlio legittimo.
Tali azioni sono soggette a particolari modalità operative come a determinati presupposti; anche in questo settore, particolarmente delicato data la natura dei rapporti coinvolti, l’aiuto di un tecnico del diritto pare assolutamente consigliabile.
Tratto da www.notariato.it
Su questo sito usiamo cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione. Proseguendo la navigazione acconsenti all’uso di tutti i cookie in conformitá alla nostra cookie policy