La filiazione

La filiazione fa sorgere rapporti giuridici tra genitori e figli.

In diritto vengono indicati come figli legittimi quelli nati tra soggetti legati da vincolo matrimoniale, e figli naturali quelli nati fuori del matrimonio.

I genitori esercitano la potestà sui figli, e tra l’altro amministrano il loro patrimonio; è loro dovere mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio; si noti che si tratta sia di un diritto che di un preciso obbligo. La legge pone a carico dei genitori delle obbligazioni molto precise e rilevanti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

Solo nei casi in cui vi sia già una famiglia unita da vincolo matrimoniale e si verifichi, al di fuori di tale famiglia, la nascita di un figlio naturale di un o dei due coniugi già uniti in matrimonio, la legge prevede particolari regole che contemperino la tutela del figlio nato fuori del matrimonio con i diritti dei membri della famiglia legittima.

L’esatta ricostruzione dei rapporti di famiglia e delle regole che li governano può non essere agevole e talvolta si rischia di operare scelte ed instaurare rapporti sulla base di valutazioni errate.

I rapporti di famiglia sono il presupposto per l’operare di norme che regolano sia rapporti personali che rapporti patrimoniali e successori; su tali rapporti e sulle norme relative il notaio potrà fornire chiarimenti e informazioni e suggerire i mezzi idonei per una corretta gestione dei rapporti sia personali che patrimoniali.

La legge presume che il marito sia il padre del figlio concepito durante il matrimonio, e che il figlio sia stato concepito durante il matrimonio, sempreché sia nato entro un certo periodo di tempo dalla celebrazione del matrimonio e dalla cessazione del matrimonio stesso.

La legge permette, a determinati soggetti ed in casi particolari, di rivolgersi al giudice per far accertare la verità in contrasto con le presunzioni di legge: si può chiedere il disconoscimento della paternità (per far accertare che un soggetto non è padre di un altro), si può contestare lo stato di figlio legittimo altrui oppure si può reclamare per sé lo stato di figlio legittimo.

Tali azioni sono soggette a particolari modalità operative come a determinati presupposti; anche in questo settore, particolarmente delicato data la natura dei rapporti coinvolti, l’aiuto di un tecnico del diritto pare assolutamente consigliabile.

Tratto da www.notariato.it

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