L'adozione
L’adozione è una figura giuridica di origine antica, che consentiva ad un soggetto che non aveva eredi di "sceglierne" uno. Nel tempo le regole in materia di adozione sono cambiate molto: oggi la legge prevede diverse figure di adozione e norme molto particolari regolano l’adozione dei minori di età. Tali disposizioni sono decisamente finalizzate alla tutela del minore, anche nel periodo che precede l’adozione vera e propria.
Una specifica attenzione è prestata dalla legge nel controllo dei requisiti dei soggetti che intendono adottare un minore: deve trattarsi di coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni e deve trattarsi di persone che siano idonee a educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare.
Anche l’età deve essere presa in considerazione: tra adottanti ed adottato deve esservi una differenza di età minima e massima.
Il procedimento di adozione è articolato: la legge prevede provvedimenti temporanei o provvisori per far fronte alle esigenze più immediate di minori in stato di difficoltà e, successivamente, una procedura per fasi successive che porta solo conclusivamente alla adozione vera e propria.
Durante il procedimento di adozione si allentano i legami tra minore adottando e famiglia di origine (la potestà è sospesa e il tribunale nomina un tutore al minore).
Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti dei quali assume e trasmette il cognome.
L’equiparazione tra adottato e figlio legittimo è rilevante anche in materia di successione ereditaria.
Altre norme regolano l’adozione internazionale, l’adozione in casi particolari e l’adozione di persone maggiori di età.
Si tratta di un settore di grande rilievo, relativamente al quale è consigliabile una grande cautela, ad evitare di intraprendere procedure che possono rivelarsi non corrette a seguito di informazioni inadeguate.
La consulenza di un giurista può essere di aiuto non solo per chi intenda procedere ad un’adozione ma anche per chi intenda conoscere le particolari regole applicabili durante il procedimento di adozione o a seguito della adozione stessa; il tutto al fine non solo di soddisfare le esigenze degli adottanti ma soprattutto di preservare e rispettare al massimo la persona del soggetto da adottare.
Tratto da www.notariato.it
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