Agevolazione prima casa: cos'è e a chi spetta?

L’agevolazione prima casa è contemplata dalla Nota II-bis, dell’art.1, tariffa Parte I, del d.P.R. 1986, n.131; si tratta di un’importante agevolazione introdotta dal legislatore finalizzata a favorire l’acquisto alle persone fisiche di una propria abitazione.

Obiettivo del presente articolo è quello di analizzare nel dettaglio le condizioni (e le relative eccezioni) richieste dalla legge per poter godere dell’agevolazione in parola, l’ambito applicativo, le ipotesi di decadenza, il regime fiscale ed, infine, alcune ipotesi non espressamente previste in cui si ritiene si possa godere ugualmente di questa importante agevolazione.

Procediamo, pertanto, con ordine all’analisi di quanto in oggetto:

CONDIZIONI PER GODERE DELL’AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

Per godere dell’agevolazione prima casa sono richieste le seguenti condizioni:

1) in primo luogo, l’immobile oggetto di acquisto non deve essere di lusso, per tale intendendosi ogni abitazione non classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

2) L’immobile oggetto di acquisto deve essere ubicato nel Comune ove l’acquirente ha la residenza; in proposito, è bene precisare che la legge non impone all’acquirente l’obbligo di trasferire la propria residenza nell’immobile oggetto di acquisto, il quale, pertanto, può anche essere concesso in locazione a terzi.

Sono previste numerose eccezioni al requisito della residenza in parola; in particolare, può richiedere l’agevolazione prima casa anche chi non ha la residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile, ove ricorra una delle seguenti ipotesi:

3) nell’atto di acquisto la parte acquirente deve dichiarare di non essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione ubicata nel territorio del Comune ove è situato l’immobile d’acquistare.

Come si può dedurre dalla lettura del punto in esame, l’agevolazione spetta all’acquirente ove quest’ultimo sia proprietario della sola nuda proprietà di un immobile nel Comune ovvero sia contitolare di diritti reali di godimento con soggetti diversi dal coniuge.

4) Infine, nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con l’agevolazione prima casa.

Una importante eccezione a quest’ultima condizione è stata introdotta dal 1° gennaio 2016; è previsto che l’acquirente possa godere dell’agevolazione in parola anche ove sia già titolare di un’abitazione acquistata con l’agevolazione prima casa, purché si impegni nell’atto di acquisto della nuova abitazione ad alienare l’immobile originariamente acquistato con l’agevolazione prima casa entro un anno dalla data dell’atto.

PERTINENZE

L’agevolazione prima casa spetta anche per l’acquisto di pertinenze; tuttavia, la legge prevede un’importante limitazione: l’acquisto agevolato può essere richiesto limitatamente ad una pertinenza di ciascuna categoria di unità immobiliari classificate o classificabili come C/2, C/6 e C/7.

IPOTESI DI DECADENZA DALL’AGEVOLAZIONE

L’acquirente decade dall’agevolazione in parola al ricorrere delle seguenti condizioni:

REGIME FISCALE

Il trattamento fiscale dell’acquisto di un immobile varia a secondo di diversi fattori, potendo essere soggetto all’imposta di registro ovvero ad I.V.A.

Semplificando, si può dire che l’acquisto di un’abitazione se fatta da un privato è soggetto all’imposta di registro nella misura del 9% sul valore catastale dell’abitazione; al ricorrere delle condizioni richieste per avvalersi dell’agevolazione prima casa l’imposta di registro si riduce fino al 2%.

Nel caso di acquisto da un costruttore o da una impresa che ha effettuato una ristrutturazione c.d. pesante entro cinque anni dalla fine dei lavori (o anche oltre in caso di opzione da parte del venditore), il trasferimento è soggetto ad I.V.A. nella misura del 4% sul prezzo.

IPOTESI NON PREVISTE

 

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